Lo Statuto
ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE LIBERA E VOLONTARIA DENOMINATO
“ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ANTICA PATATA LOCALE PIATLINA E DELLA PATATA CIARDA DELLA VALLE GRANA (CN)”
“ASSOCIAZIONE PER LA PROMOZIONE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ANTICA PATATA LOCALE PIATLINA E DELLA PATATA CIARDA DELLA VALLE GRANA (CN)”
- Articolo I
-DENOMINAZIONE,DURATA, SEDE
E’ costituita in Monterosso Grana (Cn) l’Associazione per la Promozione, Tutela e Valorizzazione dell’antica Patata locale Piatlina e della patata Ciarda della Valle Grana (Cn)
L’ associazione è senza fini di lucro ed è conforme a quanto previsto dal Codice civile e dalle leggi in vigore. L’associazione ha durata illimitata ed ha sede in Monterosso Grana (Cn), Via Mistral 21 (Palazzo Comunale)
- Art. II
-SCOPO
L’associazione non ha scopo di lucro e si propone di sostenere, promuovere , tutelare e valorizzare la coltivazione dell’antica varietà locale di patata denominata Piatlina e della patata Ciarda nell’ambito del territorio della Valle Grana e nelle condizioni previste da apposito disciplinare che verrà discusso e approvato dall’assemblea dei soci fondatori.
- Art. III
-ATTIVITA’
L’associazione, in relazione allo scopo sociale, può organizzare, promuovere ,svolgere, partecipare, assumere, sostenere progetti, iniziative, incarichi o attività : divulgative,espositive, scientifiche, tecniche, pubblicistiche, di ricerca, editoriali,promozionali formative e informative, in Italia o all’estero.
L’Associazione curerà, attraverso i soci coltivatori iscritti, la conservazione varietale della patata Piatlina della Valle Grana come patrimonio agro culturale e gastronomico tipico locale
L’Associazione, in relazione allo scopo sociale, può erogare, ai propri soci:
a) aggiornamento e assistenza tecnica agricola, commerciale e giuridica.
Inoltre:
a) assicura la tutela e il controllo dei prodotti promossi;
b) registra propri marchi e le condizioni per il loro uso e l’eventuale loro revoca
c) fornisce attività mutualistica;
d) fissa convenzioni.
e) richiede eventuali contributi ad enti, associazioni, amministrazioni pubbliche, istituzioni al fine di sostenere lo scopo sociale.
L’associazione collaborerà con altre organizzazione con scopi analoghi al fine di qualificare sia la produzione che la successiva realizzazione economica
- Art. IV
- FONDO SOCIALE E FONDO DI GESTIONE -
Il fondo sociale è costituito:
a) da lasciti, oblazioni, donazioni, liberalità e contributi a fondo perduto o in conto capitale di enti,
associazioni, persone fisiche o giuridiche;
b) da avanzi del fondo di gestione.
Il fondo di gestione è costituito:
a) dalla quota annuale e da eventuali altre quote versate dai soci;
b) da incarichi, compensi, rimborsi spese riconosciuti all’associazione.
Eventuali disavanzi del fondo di gestione potranno essere compensati con il fondo sociale.
L’associazione può contrarre mutui e finanziamenti per le sue finalità. E' vietata la distribuzione, anche in via indiretta, di utili o avanzi di gestione, nonche' di fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge
L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- Art. V
- SOCI
È socio fondatore chi ha sottoscritto l’atto costitutivo il 10/02/2011
Può iscriversi all’associazione chi ne condivide lo scopo sociale e desidera aderire come:
a) sostenitore – così è chiamato il socio ordinario – persona fisica maggiorenne;
b) produttore, coltivatore professionale o amatoriale che pratica agricoltura familiare, locale e
e coltiva direttamente la terra dove abita;
c) affiliato, titolare o responsabile di esercizi pubblici o commerciali, di gruppi di acquisto, di
scuole o classi scolastiche, che impiegano, vendono o consumano la patata Piatlina e la Ciarda della Valle Grana oppure che coltivano interessi attinenti allo scopo sociale.
Il numero dei soci è illimitato e non potrà essere inferiore al limite di legge.
Ogni socio ha diritto a: partecipare alla vita, alle attività e alle iniziative dell’associazione; fruire dei suoi servizi; iscrivere qualunque proprio convivente, anche minorenne, come socio familiare.
Solo il socio fondatore o sostenitore o produttore o affiliato in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno corrente e per quello precedente può esercitare il diritto di voto in assemblea e accedere alle cariche sociali.
L’iscrizione avviene in seguito a presentazione di domanda scritta indirizzata al presidente e al pagamento della quota sociale annuale fissata per la categoria alla quale si aderisce.
L’iscrizione come sostenitore è libera e automatica.
L’iscrizione come produttore/coltivatore è valutata dai membri del consiglio direttivo che possono decidere, di respingerla.
Ogni socio è tenuto: al leale rispetto dello statuto, delle decisioni di assemblea e di consiglio direttivo; a fornire, veritieri e senza ritardo, i dati necessari all’attività dell’associazione; al puntuale versamento delle quote sociali.
Con voto unanime, il consiglio direttivo può approvare eventuali eccezioni a quanto previsto da questo articolo.
- Art. VI
- RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE DEI SOCI
Ogni socio, con comunicazione scritta indirizzata al presidente, ha la facoltà di recedere con effetto immediato.
La qualità di socio e ogni eventuale carica sociale decade automaticamente
a) In caso di mancato rispetto dello statuto, del regolamento, delle decisioni di assemblea e di consiglio direttivo,
b) in caso di abuso o non corretto uso del marchio sociale, di concorrenza sleale o comportamento lesivo dell’onorabilità e degli interessi dell’associazione,
c) in caso di mancato pagamento della quota sociale.
La esclusione del socio, decisa dal consiglio direttivo, viene comunicata in forma scritta. Avverso a tale decisione il socio entro, trenta giorni dalla sua comunicazione, può opporre ricorso ai revisori dei conti e degli atti ,
I revisori dei conti e degli atti, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso, possono insindacabilmente confermare l’esclusione oppure, esplicitamente o per tacito assenso, riammettere il socio.
Si cessa di far parte dell’associazione per scioglimento della stessa.
- Art. 1VII
- ORGANI E CARICHE SOCIALI
Sono organi sociali:
a) l’assemblea dei soci;
b) il consiglio direttivo
Sono cariche sociali:
a) il presidente;
b) i revisori dei conti e degli atti
c) il segretario
- Art. VIII
-ASSEMBLEE DEI SOCI
Le assemblee generali sono ordinarie e straordinarie, quando sono legalmente costituite, rappresentano tutti i soci e deliberano validamente su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria è convocata per:
a) discutere, modificare ed approvare il bilancio, sentite le relazioni del consiglio direttivo;
b) provvedere alla nomina ed alla surrogazione del Consiglio Direttivo;
c) deliberare circa l’indirizzo e su tutti gli aspetti attinenti alla gestione dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo deve convocare le Assemblee con avviso personale da inviare con lettera almeno otto giorni prima della convocazione. Nell’avviso personale di convocazione deve essere fissato anche il giorno e l’ora per l’eventuale seconda convocazione, che non potrà avere luogo non prima di 24 ore dalla prima convocazione. Le assemblee sono regolarmente costituite quando è presente la maggioranza dei soci. Le assemblee deliberano a maggioranza assoluta dei voti.
Sei i soci intervenuti non sono in numero sufficiente per la validità dell’assemblea la discussione dell’ ordine del giorno è rimandata alla seconda convocazione, durante la quale si delibera a maggioranza assoluta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
Nelle assemblee ogni socio ha un voto, i soci possono farsi rappresentare da un altro socio; ogni mandatario non può rappresentare più di un socio. Gli amministratori non possono rappresentare altri soci nell’Assemblea.
Per le votazioni si procederà normalmente per alzata di mano. Per la votazione delle cariche sociali o quando trattasi di questioni riguardanti i soci, viene adottata di regola la votazione a scrutinio segreto, salvo diverse deliberazioni dell’Assemblea. Le deliberazioni prese dall’Assemblea obbligano tutti i soci, compresi gli assenti ed i dissenzienti.
Il verbale dell’assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e il suo contenuto fa piena fede.
- Art. IX
-ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’Assemblea Straordinaria delibera sulla modificazione dell’atto costitutivo, dello statuto, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori e sugli altri obblighi a lei demandati per legge.
- Art. X
-ASSEMBLEA ORDINARIA
Il Consiglio Direttivo può convocare l’assemblea ordinaria tutte le volte che lo ritiene opportuno e comunque almeno due volte l’anno.
Qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quinto dei soci, il Consiglio Direttivo deve convocare l’Assemblea entro trenta giorni.
- Art. XI
Il verbale dell’assemblea deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario e il suo contenuto fa piena fede.
- Art. XII
-CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è formato da almeno 3 consiglieri, possibilmente comprendenti tutte le figure dell’associazione (soci produttori, sostenitori, affiliati) con prevalenza dei soci produttori/coltivatori.
I consiglieri sono eletti ogni tre anni dall’assemblea fra i soci con diritto di voto personalmente presenti.
Il consiglio direttivo adotta i provvedimenti relativi al buon funzionamento dell’associazione e
decide su tutto quanto non sia espressamente riservato all’assemblea e al presidente; in particolare:
a) fissa norme e assume decisioni per il buon andamento dell’associazione, esecutive in attesa di ratifica da parte dell’assemblea;
b) fissa i criteri di qualificazione e i prezzi dei prodotti, vigila sulla loro osservanza e su quella dello statuto, dei regolamenti e delle decisioni assunte;
c) stabilisce la quota sociale e ogni eventuale altra quota;
d) nomina o conferma il presidente dell’associazione, o ne revoca la carica;
e) può respingere la richiesta di iscrizione a socio produttore o affiliato;
f) sentito il segretario , autorizza incarichi, impegni, contratti e spese per importi superiori a 50 euro;
g) autorizza la copertura di disavanzi del fondo di gestione con il fondo sociale.
Può delegare funzioni o poteri al presidente, a singoli consiglieri o ad altri soci.
Ogni consigliere è vicepresidente del Consorzio, pertanto può svolgere ogni funzione rappresentativa e in ordine di anzianità di iscrizione, con pienezza di poteri, sostituisce il presidente in caso di sua assenza,impedimento o decadenza.
Ogni consigliere mantiene la carica fino a scadenza o a revoca deliberata dall’assemblea; può decadere per rinuncia volontaria, per impedimento permanente, in caso di recesso, automatica
decadenza o esclusione dall’associazione, per assenza a tre consigli direttivi consecutivi. In tutti questi casi subentra il primo socio votato ma non eletto.
- Art. XIII
-CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo si riunisce a porte aperte almeno tre volte all’anno in seguito a convocazione inviata, con sette giorni di anticipo sulla data scelta, tramite posta ordinaria o fax o posta elettronica o telefono. La convocazione può essere autonomamente decisa dal presidente o chiesta dalla maggioranza dei consiglieri.
Il consiglio direttivo può assumere decisioni anche su consultazione collegiale avvenuta tramite posta elettronica o posta ordinaria o fax o telefono quando tutti i consiglieri siano stati consultati.
Le decisioni del consiglio direttivo sono assunte dalla maggioranza dei consiglieri nominati, possono essere immediatamente esecutive e vincolano tutti i consorziati.
Non è ammessa la delega; in caso di parità dei voti, prevale quello del presidente.
- Art. XIV
- PRESIDENTE
Il presidente è nominato a maggioranza dal consiglio direttivo fra i propri membri.
Svolge ogni funzione decisionale e rappresentativa; in particolare:
a) ha la rappresentanza legale dell’associazione e firma ogni atto o mandato di pagamento che riguardi l’associazione;
b) agisce in giudizio, a nome e per conto dell’associazione contro chiunque abbia fatto uso abusivo del suo nome, del suo logo, delle sue titolarità, del suo patrimonio, delle sue proprietà e beni strumentali o, comunque, gli abbia arrecato danni materiali, finanziari o morali;
c). convoca e presiede l’assemblea e il consiglio direttivo;
d) accoglie le domande di iscrizione all’associazione;
Può delegare funzioni o poteri al consiglio direttivo o a singoli consiglieri.
Mantiene la carica fino a scadenza, al rinnovo triennale del consiglio direttivo o a revoca deliberata dal consiglio direttivo o dall’assemblea; può decadere anche per rinuncia volontaria, impedimento permanente, recesso, automatica decadenza o esclusione dall’associazione: in tali casi, al presidente subentra il vicepresidente più anziano fino alla nomina del suo sostituto.
- Art. XV
- REVISORI DEI CONTI E DEGLI ATTI
I revisori dei conti e degli atti sono eletti ogni tre anni dall’assemblea tra i soci presenti con diritto di voto che non fanno parte del consiglio direttivo e non rivestono altre cariche.
Devono controllare i conti dell’associazione sotto il criterio della regolarità contabile, gli atti e i verbali dell’associazione sotto il criterio della regolarità formale e della correttezza giuridica nel rispetto dello statuto e dei regolamenti. Rispondono all’assemblea.
Accolgono i ricorsi dei soci esclusi e concordi decidono insindacabilmente sulla loro riammissione.
Mantengono la carica fino a scadenza o a revoca deliberata dall’assemblea; possono decadere anche per rinuncia volontaria, per impedimento permanente, in caso di recesso, automatica decadenza o esclusione dall’associazione. In tutti questi casi subentrano i primi soci votati ma non eletti.
- Art. XVI
- SEGRETARIO
Il segretario è eletto ogni tre anni dall’assemblea fra i soci presenti con diritto di voto che non fanno parte del consiglio direttivo e non rivestono altre cariche.
Cura i conti e il patrimonio dell’associazione. Risponde all’assemblea, al consiglio direttivo, ai revisori dei conti e degli atti.
Mantiene la carica fino a scadenza o a revoca deliberata dall’assemblea; può decadere anche per rinuncia volontaria, per impedimento permanente, in caso di recesso, automatica decadenza o esclusione dall’associazione. In tutti questi casi subentra il primo socio votato ma non eletto.
- ARTICOLO XVII
-LIBRI
I libri sociali obbligatori sono:
a) Il libro dei Soci
b) Il libro dei Conti
c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee.
- Art. XVIII
-MARCHIO E DISCIPLINARE
L’Associazione si doterà di apposito disciplinare di utilizzo del marchio e di apposito disciplinare di produzione della patata Piatlina e Ciarda. Detti disciplinari dovranno essere accettati dai soci al momento della richiesta di ammissione a socio
Per quanto riguarda la proprietà e disponibilità del marchio, del logo e dello slogan riguardante
l’ l’Associazione per la Promozione, Tutela e Valorizzazione dell’antica Patata locale Piatlina e della patata Ciarda della Valle Grana (Cn) si conviene che detti elementi siano di proprietà dell’associazione , che potrà a suo nome registrare il marchio, il logo e lo slogan presso la CCIAA competente.
- Art. XIX
- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
In caso di scioglimento dell’associazione l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina un liquidatore determinandone i poteri; il fondo sociale e gli eventuali avanzi di attività saranno devoluti ad altra associazione o ente senza fini di lucro.
In caso di scioglimento dell’associazione, così come in caso di recesso, decadenza o esclusione, i soci non hanno diritto alla restituzione delle quote versate né hanno diritti sul fondo sociale.
- ART. XX
-NORMA FINALE
Per tutto quanto non previsto nei punti precedenti si fa riferimento alle norme di legge ATTO COSTITUTIVO
Il presente statuto è stato discusso dall’assemblea e approvato dei sottoscritti soci fondatori in data 10 febbraio 2011, alle ore 21.00, presso il palazzo comunale di Monterosso Grana – Via Mistral 21
Firme
L’assemblea dei soci fondatori, in medesima data, con votazione unanime ha eletto: Lucio Alciati ( nato a Caraglio Cn il 16/09/1962 e residente a Caraglio Cn – Via Dante Livio Bianco , tel. 3496729419 – mail lucio.alciati@libero.it) presidente pro-tempore dell’associazione suddetta